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Sez. L, Sentenza n. 11808 del 29/11/1993 (Rv. 484537 - 01)

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto | Atto negoziale - Necessità - Esclusione - Riconoscimento tacito o comportamento incompatibile con la volontà di disconoscere il credito - Rilevanza - Pagamento parziale effettuato "in acconto" - Estensione.
Stato
decisa il 1993-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484537-01

Prescrizione civile - Interruzione - Atti interruttivi - Riconoscimento del diritto

Il riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere il corso della prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore, quale non può, peraltro, identificarsi nel pagamento parziale che non sia accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione "in acconto".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)