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Sez. 1, Sentenza n. 34019 del 22/09/2006 Ud. (dep. 11/10/2006) Rv. 234861 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Cauzione accessoria all'applicazione della misura di prevenzione - Reato di mancato versamento - Deduzione dell'impossibilità economica nel giudizio penale - Ammissibilità - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-09-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234861-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo di versamento della cauzione imposta, ai sensi dell'art. 3 bis della L. 31 maggio 1965 n. 575, al soggetto nei cui confronti sia stata applicata una misura di prevenzione, è deducibile anche nel giudizio penale instaurato a carico del medesimo soggetto per il reato costituito dall'inosservanza di detto obbligo e deve quindi essere verificata dal giudice penale a prescindere dalle verifiche già compiute dal giudice della prevenzione al momento della determinazione della somma da versare come pure dalla possibilità per l'interessato di chiedere che il provvedimento impositivo della cauzione venga in tutto o in parte revocato.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)