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Sez. 1, Sentenza n. 3445 del 07/03/1996 Ud. (dep. 05/04/1996) Rv. 204325 - 01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose | Cauzione - Versamento - Ordine del tribunale - Inottemperanza - Reato di cui all'art. 3 bis della legge 31 maggio 1965 n. 575 - Sussistenza - Possibilità per il sottoposto di far valere l'esistenza di sopravvenute gravi necessità personali o familiari - Esclusione - Successivo provvedimento di revoca della misura - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204325-01

Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Appartenenti ad associazioni mafiose

Il reato di cui all'art. 3 bis comma quarto della legge 31 maggio 1965 n. 575 - inottemperanza all'ordine del Tribunale di versare la cauzione - si perfeziona al momento della scadenza del termine fissato dal Tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione, senza che il sottoposto, una volta spirato tale termine, possa far valere la esistenza di sopravvenute gravi necessità personali o familiari. La sopravvenienza di tali necessità, o la eventuale impossibilità di adempiere alla obbligazione imposta con il provvedimento applicativo della misura, possono essere fatte valere esclusivamente nell'ambito del procedimento di prevenzione. Una volta divenuto esecutivo il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione, ai sensi dell'ottavo comma del citato art. 3 bis, è possibile chiedere la revoca, anche parziale, delle misure patrimoniali cautelari imposte. Ma tale revoca, che per altro è pur sempre di competenza del tribunale per le misure di prevenzione, non ha alcuna influenza sulla sussistenza del reato contravvenzionale, ormai perfezionatosi in tutti i suoi aspetti con la omissione del versamento nel termine prefissato.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)