Sez. 1, Sentenza n. 6422 del 22/04/2003 (Rv. 562393 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Credito futuro - Contratto di cessione - Effetti obbligatori.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE
Nel caso di cessione di credito futuro, quest'ultimo si trasferisce in capo al cessionario soltanto nel momento in cui il credito stesso viene in essere, sicché, fino a tale momento, il contratto di cessione ha esclusivamente effetti obbligatori tra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1376
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)