Sez. 6, Sentenza n. 39985 del 09/10/2008 Ud. (dep. 27/10/2008) Rv. 241864 - 01
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE | Cittadino italiano dimorante all'estero - Mancata comparizione - Criteri di valutazione.
GIUDIZIO - ISTRUZIONE DIBATTIMENTALE - LETTURE CONSENTITE - IN GENERE
In tema di lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero, la mancata comparizione del soggetto quando sia conseguenza di un atto volontario, non determina automaticamente la inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni, ma è un dato neutro che assume valenza ai fini dell'art. 526, comma primo bis, cod. proc. pen. solo qualora sia connotata dalla volontà di sottrarsi all'esame, desumibile o da prova diretta o da presunzione collegata all'avvenuta citazione per il dibattimento. (Nella fattispecie, relativa a cittadino italiano dimorante all'estero, la Corte ha censurato la decisione del giudice di merito, che aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni precedentemente rese, posto che la mancata comparizione del teste non era dovuta a negligenza o impossibilità bensì alla volontà, provata anche da quanto espressamente dichiarato in rogatoria, di sottrarsi al confronto dibattimentale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 526 com. 1 n. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)