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Sez. L, Sentenza n. 12799 del 14/12/1995 (Rv. 495066 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Azione giudiziaria - Mancata proposizione nel termine di dieci anni - Decorrenza del termine - Proposizione di nuova domanda amministrativa - Necessità - Prescrizione sostanziale decennale - Operatività - Persistenza - Portata.
Stato
decisa il 1995-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495066-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE

L'inutile decorso del termine decennale stabilito dall'art. 47, secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639 (disposizione che ha assorbito quella di cui all'art. 58 della legge 30 aprile 1969 n. 153) - che ha natura decadenziale e pertanto ad esso non si applicano gli istituti della sospensione e dell'interruzione - non implica la perenzione, neppure parziale, delle posizioni sostanziali, determinando esclusivamente la caducazione dell'istanza amministrativa ed il venir meno dei suoi effetti tipici ed essenziali in relazione alla proponenda azione giudiziaria ed al successivo processo, con la conseguente necessità, per l'assicurato, di proporre all'I.N.P.S. una nuova domanda - che avvierà una nuova ed autonoma procedura amministrativa - la quale soltanto (e non pure quella perenta) costituirà il presupposto formale e la fonte di elementi valutabili ai fini della relativa decisione, rimanendo peraltro fermi gli effetti dell'eventuale prescrizione dei diritti a determinate prestazioni; ne consegue che, in tema di integrazione al minimo, che costituisce una componente non ancora liquidata dell'ordinaria pensione, ove l'assicurato non abbia proposto l'azione giudiziaria per conseguire la suddetta integrazione nel termine di dieci anni dalla data di comunicazione della decisione definitiva del ricorso in via amministrativa o dalla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda all'Istituto, deve proporre una nuova domanda amministrativa, ferma restando l'operatività, sul piano sostanziale, della prescrizione decennale (ex art. 2946 cod. civ.) del diritto all'integrazione della pensione, nel senso che non possono essere pretesi i ratei integrativi anteriori ai dieci anni precedenti la presentazione del ricorso, il quale ha effetto interruttivo del decorso del suddetto termine, fermi gli effetti di altri eventuali fatti interruttivi intervenuti prima o dopo il ricorso stesso. (Principio formulato con riferimento ad una fattispecie alla quale non sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 6, secondo comma, del D.L. 29 marzo 1991 n. 103, convertito dalla legge 1 giugno 1991 n. 166, ed all'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992 n. 384, convertito dalla legge 14 novembre 1992 n. 438).

Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 58, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)