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Sez. 1, Sentenza n. 16576 del 18/06/2008 (Rv. 603960 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Appalto di opere pubbliche - Delibera della Giunta Municipale di approvazione dei conteggi - Efficacia di ricognizione di debito - Esclusione - Fondamento - Efficacia interruttiva della prescrizione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603960-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO

La delibera, con cui la Giunta municipale di un Comune approvi i conteggi presentati dall'impresa appaltatrice di un'opera, non è suscettibile di integrare una ricognizione di debito, in quanto essa consiste in un atto meramente interno della P.A., non proveniente dall'organo investito della rappresentanza legale dell'ente e, perciò, non idonea a produrre effetti negoziali nei confronti di esso; a tale delibera non può neppure riconoscersi efficacia interruttiva della prescrizione, allorché sia accertato che, oltre a non provenire da organo che abbia la cura degli interessi cui l'atto stesso si riconnette, non sia destinata direttamente al creditore e non abbia attitudine ad indurre l'affidamento di questi su un comportamento in buona fede dell'ente. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non conforme a diritto la sentenza della corte di merito la quale, dopo aver negato ad una delibera della Giunta il valore di ricognizione di debito, aveva riconosciuto alla stessa efficacia interruttiva della prescrizione, pur non essendo stata la delibera rivolta direttamente all'impresa appaltatrice e non idonea quindi a creare alcun affidamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)