Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 653 del 15/01/2016 (Rv. 638279 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Reclamo ex art. 183 l.fall. - Diniego dell'omologazione - Impugnabilità con ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - DELIBERAZIONE ED OMOLOGAZIONE - IN GENERE
Il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto di diniego dell'omologazione della proposta di concordato preventivo assunto in sede di reclamo ex art. 183 l.fall., nel caso in cui a tale provvedimento non abbia fatto seguito la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore (ancorché non contestuale), dovendo in tal caso i vizi del decreto essere fatti valere unitamente all'impugnazione della sentenza di fallimento, è ammissibile solo se il predetto decreto dipenda da ragioni che impediscono una consequenziale declaratoria di fallimento, quali, ad esempio, l'esclusione della qualità di imprenditore commerciale, l'assenza dello stato di insolvenza o il difetto di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 180, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)