Sez. 1, Sentenza n. 9998 del 08/05/2014 (Rv. 631081 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Revoca dell'ammissione - Impugnabilità - Reclamo - Ammissibilità - Esclusione - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE
Il decreto di revoca dell'ammissione al concordato preventivo non è reclamabile - in analogia con quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 162, secondo comma, in caso di mancata ammissione alla procedura, e 179, primo comma, legge fall., per la mancata approvazione del concordato da parte dei creditori - ma può essere, impugnato con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. quando, essendo fondato sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione, abbia carattere decisorio. Il predetto ricorso è, invece, inammissibile quando il decreto di revoca è inscindibilmente connesso ad una successiva e conseguenziale sentenza dichiarativa di fallimento, anche non contestuale, giacché, in tal caso, i vizi del decreto debbono essere fatti valere mediante l'impugnazione della sentenza.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 179
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)