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Sez. 1, Sentenza n. 6969 del 12/09/2017 Ud. (dep. 13/02/2018) Rv. 272605 - 01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE | Nozione - Conseguenze - Accertamenti - Condizioni - Indicazione - Modalità.
Stato
decisa il 2017-09-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272605-01

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE

L'idoneità a rendere testimonianza implica la capacità di comprensione delle domande e di adeguamento delle risposte, in uno ad una sufficiente memoria circa i fatti oggetto di deposizione ed alla piena coscienza di riferirne con verità e completezza; pertanto non ogni comportamento contraddittorio, ma soltanto una situazione di abnorme mancanza nell'escutendo di ogni consapevolezza in relazione all'ufficio ricoperto determina l'obbligo per il giudice di disporre accertamenti sulla sua idoneità a testimoniare, né questi devono necessariamente avere natura tecnica, ben potendo essere effettuati da parte di soggetti "qualificati".

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)