Sez. 3, Sentenza n. 11096 del 10/12/2013 Ud. (dep. 07/03/2014) Rv. 258891 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE | Modalità di accertamento - Escussione di "testi qualificati" - Possibilità - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - CAPACITÀ DI TESTIMONIARE
L'art. 196 cod. proc. pen., nel prevedere che il giudice possa ordinare gli accertamenti opportuni al fine di riscontrare l'idoneità fisica o mentale del teste a rendere testimonianza, non limita le modalità di verifica ai soli accertamenti di natura tecnica (quali perizie o esperimenti giudiziali), ma consente il ricorso anche all'esame di un teste "qualificato". (Fattispecie in cui è stata ritenuta legittima l'escussione dei medici che avevano avuto in cura o si erano occupati per ragioni professionali delle capacità mentali della persona offesa vittima di abusi sessuali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 196
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)