Sez. 2, Sentenza n. 886 del 21/03/1968 (Rv. 332216 - 01)
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - NATURA - CONDIZIONI - COMPETENZA.*
FALLIMENTO - REVOCA - RESPONSABILITA - NATURA - CONDIZIONI - COMPETENZA.*
La responsabilita del creditore, che ha proposto l'istanza di dichiarazione di fallimento, in caso di successiva revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, richiamata dall'art.21 della legge fallimentare, dev'essere inquadrata nella responsabilita aggravata per lite temeraria (art. 96, prima parte, cod.proc.civ.), con la conseguenza che la condanna ai danni e legittima solo se nell'attivita del creditore stesso si riscontri malafede o colpa grave. La Competenza a pronunziare sulla domanda di risarcimento, sia sul' l'an che sul quantum dei danni, spetta inderogabilmente al giudice investito della decisione sul merito della causa e, quindi, al giudice che pronunzia la sentenza di revoca del fallimento. (V. 363-67, n.326253 3112-60, n. 326253).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)