Sez. 1, Sentenza n. 6395 del 15/07/1996 (Rv. 498558 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE | Mancanza dei relativi documenti al momento della decisione in sede di impugnazione - Conseguenza - Inammissibilità del gravame - Assegnazione di un termine per l'acquisizione di detti documenti - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - AUTORIZZAZIONE AD AGIRE E CONTRADDIRE - IN GENERE
La mancanza al momento della decisione dei documenti inerenti alla prescritta autorizzazione a stare in giudizio impone la declaratoria di inammissibilità del gravame senza che il Collegio sia tenuto ad assegnare un termine per consentire l'acquisizione di quei documenti, tenendo conto che tale regolarizzazione è contemplata dall'art. 182 cod. proc. civ. solo con riferimento alla fase istruttoria e che si ricollega all'esercizio di un potere discrezionale.
Riferimenti normativi: Legge 08/06/1990 num. 142 art. 35, Regio Decr. 04/02/1915 num. 148 art. 140, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)