Sez. L, Sentenza n. 1801 del 20/02/1988 (Rv. 457772 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - LAVORO FESTIVO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - INDENNITÀ "RISCHIO MINE" - INCIDENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - IN GENERE - LAVORO FESTIVO - COMPENSO - DETERMINAZIONE - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO FISSO E CONTINUATIVO - INDENNITÀ "RISCHIO MINE" - INCIDENZA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Anche in tema di lavoro marittimo è da considerare che, in relazione alle festività, la legge n. 260 del 1949 (art. 5, modificato dall'art. 1 della legge n. 91 del 1954), pur affermando che compete al lavoratore la "retribuzione globale di fatto", chiarisce che tale è quella pari ad un sesto dell'orario normale contrattuale, mentre la specificazione di normalità della retribuzione, rinviando per la relativa nozione al contratto (collettivo o individuale), non consente di ricondurre nella sfera del compenso per festività anche il compenso per lavoro straordinario, ancorché fisso e continuativo, o l'indennità "rischio mine", salvo che tali compensi siano inclusi nella nozione contrattuale di retribuzione-base. (Conf 7444/87, mass n 455433; (Conf 7356/87, mass n 455401; (Conf 6856/87, mass n 455050; (Conf 6627/87, mass n 454857).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Legge 27/05/1949 num. 260 art. 5 CORTE COST., Legge 31/03/1954 num. 90 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)