Sez. L, Sentenza n. 145 del 12/01/1978 (Rv. 389444 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA DI MALATTIA - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - ASSISTENZA - INDENNITA E SUSSIDI - SUSSIDIO GIORNALIERO - INDENNITA DI MALATTIA - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI - LEGITTIMITA - CONDIZIONI - LIMITI.*
L'erogazione dell'indennita di malattia da parte dell'INAM, ai sensi dell'art 6 della legge 11 gennaio 1943 n 138, in quanto inderogabilmente rivolta a coprire il lavoratore, affetto da malattia, dal pregiudizio derivante dall'impossibilita di prestare la sua normale attivita, puo trovare esclusioni o limitazioni solo in forza di norme di legge, o di Atti ad essa equiparati, e non anche, pertanto, in base a Disposizioni di contratti collettivi, ovvero di regolamenti interni del predetto istituto, ancorche facenti riferimento alla responsabilita del lavoratore per l'insorgenza od il decorso della malattia, od all'inosservanza da parte del medesimo delle prescrizioni del medico curante (nella specie, con riguardo all'orario di uscita da casa). (V 1140/74, mass n 369138).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 32, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 03/01/1939 num. 19, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)