Sez. 2, Sentenza n. 5113 del 22/05/1998 (Rv. 515700 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE | Giudizio secondo equità davanti al conciliatore - Sentenza resa in mancanza della precisazione delle conclusioni delle parti - Validità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE - IN GENERE
Il giudizio secondo equità del conciliatore è vincolato alle disposizioni della Costituzione, al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento e delle norme che esprimono i cosiddetti principi regolatori della materia del contendere, all'osservanza, infine, delle norme processuali. Ne consegue che detto giudice, pur non essendo obbligato a fissare una particolare udienza per la precisazione delle conclusioni delle parti, deve pur sempre consentire alle stesse (dandone atto a verbale) tale, imprescindibile attività processuale, e non può, per converso, pronunciare sentenza (pena la nullità della medesima) subito dopo essersi riservato di provvedere sulle deduzioni delle parti e senza, previamente, invitare queste ultime a precisare le proprie conclusione nella stessa od in una successiva udienza, tale "iter procedendi" ponendosi in patente contrasto con il disposto dell'art. 24 Cost. in tema di diritto di difesa, la cui tutela rientra tra i principi fondamentali dell'ordinamento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 317, Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)