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Sez. L, Sentenza n. 4380 del 04/07/1981 (Rv. 415078 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITA DEL RAPPORTO MEDESIMO - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART 18 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415078-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DURANTE IL RAPPORTO - CONDIZIONE - STABILITA DEL RAPPORTO MEDESIMO - NOZIONE - COINCIDENZA CON L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART 18 DELLA LEGGE N 300 DEL 1970 - CONFIGURABILITA - CONSEGUENZE.*

Il termine di prescrizione dei crediti di lavoro decorre durante il rapporto solo quando questo sia assistito dalla garanzia della stabilita, dovendosi ritenere stabile il rapporto regolato da una disciplina che, sul piano sostanziale, subordini la legittimita ed efficacia del licenziamento alla sussistenza di circostanze obbiettive e predeterminate e, sul piano processuale, affidi al giudice il Sindacato su tali circostanze e la possibilita di rimuovere gli effetti del licenziamento illegittimo. L'indicata stabilita, nei rapporti di lavoro privati, coincide con l'ambito di applicazione dell'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300 ed opera dalla data di entrata in vigore di detta norma, dalla quale soltanto, quindi, puo decorrere il summenzionato termine di prescrizione. (V 1749/81, mass n 412427; (V 2692/80, mass n 406473; (V 2198/80, mass n 405854).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)