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Sez. 1, Sentenza n. 6018 del 24/04/2001 (Rv. 546297 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ | Modelli di utilità - Invenzioni industriali - Novità estrinseca e novità intrinseca - Sussistenza - Necessità - Distinzione - Compito del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546297-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - NOVITÀ

L'invenzione industriale si fonda sulla soluzione di un problema tecnico, non ancora risolto, atta ad avere concrete realizzazioni nel campo industriale, tali da apportare un progresso rispetto alla tecnica ed alle cognizioni preesistenti (novità estrinseca) e da esprimere un'attività creativa dell'inventore, che non sia cioè semplice esecuzione di idee già note e rientranti nella normale applicazione di principi conosciuti, prescindendosi dalla maggiore o minore novità del risultato (novità intrinseca).Anche per i modelli di utilità deve sussistere il requisito della novità intrinseca che deve operare sul piano dell'efficacia e della comodità di impiego degli stessi e, pertanto, anche ad essi si estende un regime di protezione. La distinzione tra novità estrinseca e novità intrinseca di un ritrovato è sostanzialmente quantitativa ed il suo accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 12, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 16, Regio Decr. 25/08/1940 num. 1411 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)