Sez. L, Sentenza n. 1580 del 06/05/1976 (Rv. 380333 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RIPOSO INTERMEDIO - INTERRUZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - LIMITI - INATTIVITA NON AUTORIZZATA - OBBLIGATORIA DISPONIBILITA - LAVORO DISCONTINUO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - PRESUPPOSTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RIPOSO INTERMEDIO - INTERRUZIONE DEL LAVORO - CONDIZIONI - LIMITI - INATTIVITA NON AUTORIZZATA - OBBLIGATORIA DISPONIBILITA - LAVORO DISCONTINUO - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO - PRESUPPOSTO.*
Ai sensi dell'art 5 del RD 10 settembre 1923 n 1955, dettato in tema di lavoro continuo, ma applicabile estensivamente anche al lavoro discontinuo, per il quale sia stata fissata una durata massima giornaliera, l'interruzione del lavoro configura riposo intermedio, non computabile nel lavoro effettivamente prestato, quando comporti la facolta del dipendente di disporre, a sua discrezione, del tempo libero, ancorche con Obbligo di rimanere nell'ambito dell'azienda o della Sede del lavoro; tale riposo intermedio, pertanto, non e ravvisabile in un'inoperosita eventuale e precaria, non autorizzata dal datore di lavoro, e comunque comportante l'Obbligo del dipendente di tenersi sempre pronto e disponibile a nuove prestazioni. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, la suprema Corte ha ritenuto correttamente negata dai giudici del merito la configurabilita di riposi intermedi con riguardo alle interruzioni dal lavoro di cui godeva un portiere notturno di albergo, addetto al funzionamento continuo della portineria per l'intera notte, abusivamente approfittando dei momenti di calma). (V 1589/72, mass n 358353; (V 1254/69, mass n 339885).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Regio Decr. 10/09/1923 num. 1955 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)