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Sez. 2, Sentenza n. 1589 del 23/05/1972 (Rv. 358353 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RIPOSO INTERMEDIO - LAVORO EFFETTIVO - ESCLUSIONE - LAVORO DISCONTINUO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RIPOSO INTERMEDIO E PERIODO DI INATTIVITA - CRITERIO DISTINTIVO - GODIMENTO DEL RIPOSO INTERMEDIO NELLA SEDE DI LAVORO - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358353-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE - RIPOSO INTERMEDIO - LAVORO EFFETTIVO - ESCLUSIONE - LAVORO DISCONTINUO - APPLICABILITA - CONDIZIONI - RIPOSO INTERMEDIO E PERIODO DI INATTIVITA - CRITERIO DISTINTIVO - GODIMENTO DEL RIPOSO INTERMEDIO NELLA SEDE DI LAVORO - COMPATIBILITA.*

La norma dell'art 5, n 1, del regolamento 10 settembre 1923, n 1955, secondo cui non si considera come lavoro effettivo il riposo intermedio, che sia prestato, sia all'interno, sia all'esterno dell'azienda, se, in linea di principio, e applicabile solo al lavoro continuo, puo, tuttavia, trovare estensivamente applicazione anche nel caso di lavoro discontinuo, nel quale sia stata fissata una durata massima giornaliera di lavoro. In questa ipotesi, il criterio distintivo tra riposo intermedio e periodo di inattivita puo rinvenirsi nella condizione in cui si trova il lavoratore nel periodo nel quale e inoperoso, perche, se egli deve tenersi pronto a una nuova eventuale prestazione, si ha uno stato di disponibilita al lavoro e l'interruzione deve essere considerata lavoro effettivo, laddove, se puo a sua discrezione disporre del tempo libero, anche se sia obbligato a rimanere nell'azienda o nella Sede di lavoro, l'interruzione deve essere intesa come riposo intermedio ed esclusa dal computo dell'orario di lavoro. La natura di riposo intermedio, pertanto, non viene meno per il fatto che esso e goduto nella Sede di lavoro, specie quando in questa vi sono locali dove il periodo di riposo puo essere trascorso. (Conf 1254'69, mass n 339885).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Legge 10/09/1923 num. 1955 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)