Sez. 2, Sentenza n. 417 del 18/01/1984 (Rv. 432635 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SUCCESSIVA RICHIESTA DI ADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - SUCCESSIVA RICHIESTA DI ADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Alla parte, che ha chiesto la risoluzione del contratto senza che il convenuto abbia resistito offrendone (o instando per) l'adempimento, non è consentito mutare in corso di causa la propria domanda e chiedere l'adempimento sulla base di una diversa valutazione del proprio interesse economico, essendo la domanda di risoluzione, proposta senza riserve, irrevocabile, ai sensi del secondo comma dell'art. 1453 cod. civ.. (V 6134/79, mass n 402844; (V 1526/78, mass n 390901; (V 1874/76, mass n 380668).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)