Sez. 1, Sentenza n. 4752 del 03/04/2002 (Rv. 553474 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE | Autorizzazione a chiamare un terzo nel processo - Insindacabilità in sede di legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - IN GENERE
L'autorizzazione a chiamare un terzo nel processo (art. 269 cod. proc. civ.) rientra nei poteri discrezionali del giudice istruttore, sicché la relativa decisione è insindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)