Sez. 1, Sentenza n. 173 del 14/01/1987 (Rv. 449942 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - PER CAUSE GEOLOGICHE, IDRICHE E SIMILI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 1664, COMMA SECONDO, COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTO DEL TERZO - ESCLUSIONE.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITÀ E DIFFICOLTÀ DI ESECUZIONE - EQUO COMPENSO - PER CAUSE GEOLOGICHE, IDRICHE E SIMILI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 1664, COMMA SECONDO, COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTO DEL TERZO - ESCLUSIONE.*
L'art. 1664 secondo comma cod. civ., il quale prevede il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso per difficoltà di esecuzione sopravvenute, derivanti da cause geologiche, idriche e simili, si riferisce alle difficoltà provocate da cause naturali, e, pertanto, non può trovare applicazione con riguardo a situazioni oggettive di diversa consistenza, come il fatto del terzo, per le quali resta operante la disciplina generale dell'art. 1467 cod. civ., in tema di onerosità sopravvenuta nel contratto a prestazioni corrispettive. (V 1638/82, mass n 419471; (V 1818/80, mass n 405422).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1664
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)