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Sez. 1, Sentenza n. 19086 del 09/05/2006 Ud. (dep. 29/05/2006) Rv. 233703 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI | Procedura di espulsione - Traduzione del provvedimento in una lingua conosciuta dal destinatario - Presupposti - Mancata conoscenza della lingua italiana - Fattispecie in tema di reato di cui all'art. 14, comma quinto ter D.Lgs. n. 286 del 1998.
Stato
decisa il 2006-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233703-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI

In materia di disciplina dell'immigrazione e di condizione dello straniero, l'obbligo della traduzione del provvedimento di espulsione sussiste soltanto qualora emerga in modo certo, al momento della sua emissione e notificazione, la mancata conoscenza da parte del cittadino straniero della lingua italiana, dovendosi escludere la sussistenza di tale obbligo allorquando costui mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato la sentenza impugnata che aveva assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 14, comma quinto ter, D.Lgs. n. 286 del 1998, ritenendo - senza alcun accertamento - che questi non avesse avuto piena coscienza dell'ordine impartito, a causa della mancata conoscenza della lingua italiana).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 7 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)