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Sez. L, Sentenza n. 6585 del 07/11/1983 (Rv. 431306 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - FATTISPECIE TASSATIVE - DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE PER DECADENZA - IMPUGNAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*
Stato
decisa il 1983-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431306-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - FATTISPECIE TASSATIVE - DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DELL'AZIONE PER DECADENZA - IMPUGNAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE - POTERI DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*

Le ipotesi di rimessione dal giudice di appello a quello di primo grado, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. sono tassative e non estensibili a fattispecie ritenute simili o analoghe, nemmeno in base al principio del doppio grado di giurisdizione il quale non comporta necessariamente che la causa e le singole questioni che ne sono oggetto vengano in concreto decise due volte da diversi giudici ma solo che siano sottoposte all'esame successivo di due giudici. Pertanto, nel caso in cui il giudice di primo grado abbia ritenuto l'improponibilità della domanda giudiziale per mancato rispetto di un termine di decadenza, il giudice di appello che sia di opposto avviso non può procedere a rimessione ex art. 353 e 354, ma deve esaminare la domanda e decidere nel merito. (Conf 4285/80, mass n 408150; (Conf 471/77, mass n 384023).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)