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Sez. 2, Sentenza n. 5976 del 09/07/1987 (Rv. 454351 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454351-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI - PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE.*

I casi in cui, a norma degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ., il giudice di appello deve rimettere la causa al primo giudice sono tassativi, di guisa che, al di fuori di essi, il giudice di secondo grado, qualora dichiari la nullità del procedimento o della sentenza di primo grado, deve trattenere la causa e deciderla nel merito. Nè a ciò osta il principio del doppio grado di giurisdizione il quale, oltre a non trovare inderogabile garanzia costituzionale nel nostro ordinamento, né specificamente nel sistema processuale, postula soltanto che una domanda o una questione venga successivamente proposta a due giudici di grado diverso e non pure che essa venga effettivamente decisa da entrambi. (V 1125/87, mass n 450689; (V 5642/85, mass n 442836; (V 2612/85, mass n 440414; (V 6585/83, mass n 431306).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)