Sez. 6, Sentenza n. 2007 del 23/05/1995 Cc. (dep. 17/07/1995) Rv. 202827 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Audizione dell'interessato | Interessato presente - Traduzione a richiesta - Mancata audizione - Nullità - Natura - Conseguenze per tempestiva inattività dell'interessato.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Procedimento - Audizione dell'interessato
Nel procedimento di esecuzione, la mancata audizione dell'interessato presente, tradotto a seguito di espressa sua richiesta (art. 666 comma quarto cod. proc. pen.), determina nullità della deliberazione, inquadrabile tra quelle a regime intermedio, soggette alle preclusioni temporali stabilite dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen.. Detta nullità va, perciò, considerata sanata per inattività della parte, se questa ha omesso di eccepirla tempestivamente, cioè prima della deliberazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)