Sez. 2, Sentenza n. 226 del 24/01/1973 (Rv. 362061 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE DEL 1954 - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - OPERAI PROMOSSI DI CATEGORIA - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO OPERAIO - CRITERI DELLA CATEGORIA OPERAIA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - CONTRATTO COLLETTIVO PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA TESSILE DEL 1954 - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - OPERAI PROMOSSI DI CATEGORIA - LIQUIDAZIONE DEL PERIODO OPERAIO - CRITERI DELLA CATEGORIA OPERAIA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Non contrasta con l'art 2120 cod civ l'art 31 della parte seconda del contratto collettivo nazionale per gli addetti all'industria delle fibre tessili artificiali e sintetiche stipulato il 5 novembre 1964, il quale, disciplinando in generale la liquidazione dell'indennita di anzianita secondo scaglioni di anzianita di servizio, specificamente dispone per i lavoratori dapprima inquadrati nella categoria operaia e quindi promossi a quella intermedia o speciale, che la liquidazione avvenga, per il primo periodo, secondo i criteri dettati per la categoria operaia, assumendo sempre, come base di calcolo, l'entita della retribuzione spettante al lavoratore alla fine del rapporto. (V 2290/72, mass n 359639; 434/70, mass n 345414; (V 2860/69, mass n 342665; 1410/68, mass n 333047).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)