diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 1831 del 12/03/1998 Cc. (dep. 10/06/1998) Rv. 211141 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Contestazione successiva del reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso fino ad una determinata data e fino a data successiva - Principio del ne bis in idem - Applicazione - Esclusione - Ragione: si tratta di fatti diversi di cui i secondi posteriori ed autonomi rispetto ai primi.
Stato
decisa il 1998-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211141-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Qualora vengano emesse, in momenti diversi, due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti del medesimo indagato, l'una per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso fino ad una determinata data e l'altra per il medesimo delitto consumato, anche, successivamente, non può trovare applicazione il principio del "ne bis in idem", operante anche in materia cautelare, in quanto, nonostante la identità del reato, i fatti sono diversi, essendo quelli considerati nella seconda ordinanza posteriori ed autonomi rispetto ai primi poiché prosecutivi dell'attività delittuosa tipica della associazione mafiosa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)