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Sez. 1, Sentenza n. 5518 del 10/11/1998 Cc. (dep. 12/01/1999) Rv. 212191 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Identità del fatto - Valutazione - Criteri - Reato permanente - Pluralità di azioni od omissioni - Fatti diversi - Configurabilità - Fattispecie in tema di associazione per delinquere.
Stato
decisa il 1998-11-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212191-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

L'art.297, comma 3, c.p.p., nello stabilire la decorrenza unitaria dei termini di custodia in ipotesi di pluralità di ordinanze coercitive emesse per lo stesso "fatto", ha inteso, con quest'ultima espressione, fare riferimento alla identità della condotta e dell'evento nel loro aspetto fenomenico. Pertanto, ove plurime siano le azioni od omissioni concrete, deve escludersi l'identità del fatto, anche se la condotta sia inglobata in un unico reato permanente. (Fattispecie in tema di associazione per delinquere, in cui la S.C. ha ritenuto che la condotta cui si riferiva la seconda ordinanza custodiale fosse diversa da quella della prima, atteso che tra le due si collocava un periodo di detenzione, successivamente al quale la perdurante partecipazione al sodalizio assumeva il valore di "fatto nuovo").

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)