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Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006 (Rv. 593828 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - Fondamento - Rapporto di custodia - Necessità - Presunzione di colpa - Esclusione - Condotta del custode - Irrilevanza - Onere probatorio - Oggetto - Ripartizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593828-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore o anche il detentore) e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode; a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno (come, nella specie, la strada resa scivolosa dall'elemento esterno costituito dalla neve divenuta ghiacciata), costituisca la causa o la concausa del danno; pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonchè dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l 'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode.(Nella specie, la sentenza impugnata, nel rigettare la domanda proposta per i danni subiti dall'attrice per effetto della caduta sulla rampa di accesso all'edificio condominiale resa scivolosa dalla neve, aveva escluso l'obbligo del condominio di sgomberare la strada dalla neve in considerazione dell' imprevedibilità e dell'eccezionalità delle ripetute nevicate; sulla base dei principi surrichiamati, la S.C.ha cassato la decisione sul rilievo che i giudici di appello non avevano accertato, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., se il condominio fosse o meno custode della strada)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)