Sez. 1, Sentenza n. 25439 del 06/12/2007 (Rv. 601400 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Contratto di fornitura di servizi concluso con un comune - Violazione dell'art. 23 legge n. 144 del 1989 - Responsabilità diretta dell'amministratore o funzionario - Conseguenze - Difetto del requisito di sussidiarietà - Inammissibilità dell'azione di arricchimento.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA
In tema di azione di arricchimento senza causa, proposta nei confronti di un ente pubblico territoriale, l'esistenza di una delibera di spesa giustificativa del contratto di fornitura di servizi (rilevabile d'ufficio dal giudice) determina, nel caso in cui la stipulazione sia avvenuta in violazione dell'art. 23 d.l. n. 66 del 1989 convertito nella legge n. 144 del 1989, applicabile "ratione temporis", il sorgere di un vincolo negoziale diretto con l'amministratore o funzionario che l'ha consentito e l'inammissibilità dell'azione proposta per difetto del requisito della sussidiarietà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Civ. art. 2042, Legge 24/04/1989 num. 144 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)