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Sez. 3, Sentenza n. 405 del 12/01/2006 (Rv. 586203 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Sospensione con ordinanza ex art. 625 cod. proc. civ. - Natura e presupposti - Previa opposizione - Questioni deducibili con l'opposizione - Decisione del giudice dell'esecuzione sull'istanza di sospensione - Sindacabilità in sede di legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586203-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

La sospensione dell'esecuzione, quando non è disposta dalla legge, costituisce espressione della rilevanza conferita dal sistema normativo, in funzione cautelare, ai gravi motivi dedotti da parte dell'interessato, nel cui concorso può essere adottata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione prevista dall'art. 625 cod. proc. civ. . L'istanza di sospensione può essere fondata sia su gravi motivi di carattere processuale (e, quindi, di puro diritto), sia sulla deduzione dell'insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo (oltre che su particolari situazioni pregiudizievoli al debitore). Ne consegue, avuto riguardo alla varietà e natura di tali motivi, che, nel primo caso, la correttezza della soluzione adottata è sempre sindacabile anche oltre la conclusione del giudizio di opposizione agli atti esecutivi, mentre, negli altri casi, le soluzioni positive o negative in ordine alla sospensione dell'esecuzione dipendono da scelte rimesse in via esclusiva al libero apprezzamento, prima del giudice dell'esecuzione e poi, eventualmente, di quello del giudizio di opposizione, con conseguente insindacabilità in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 625

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)