Sez. L, Sentenza n. 2453 del 21/03/1996 (Rv. 496486 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI | Nullità del provvedimento sanzionatorio - Consumazione del potere disciplinare - Esclusione - Emanazione di un nuovo provvedimento - Ammissibilità - Fattispecie relativa alla comminazione prima di una sanzione conservativa e poi del licenziamento in tronco.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTÀ E DIGNITÀ DEL LAVORATORE - SANZIONI DISCIPLINARI
La nullità del provvedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare esclude la consumazione del potere disciplinare del datore di lavoro e consente, in occasione del nuovo esercizio dello stesso, di irrogare una sanzione diversa e più grave di quella precedentemente comminata con il provvedimento nullo. (Nella specie, il datore di lavoro, irrogata la sanzione della sospensione, non vi aveva dato esecuzione, in accoglimento della eccezione del lavoratore relativa alla assenza di una preventiva contestazione degli addebiti, e aveva provveduto invece ad una reiterazione della contestazione, comprensiva di qualche ulteriore puntualizzazione, e quindi - in un contesto valutativo non identico a quello precedente - aveva effettuato un licenziamento in tronco).
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)