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Sez. 1, Sentenza n. 1036 del 08/02/1983 (Rv. 425808 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - CONVENZIONE DI FAVORE IN BASE ALLA QUALE UN SOGGETTO CONSENTE DI ASSUMERE UN'OBBLIGAZIONE CAMBIARIA CON IL PATTO CHE IL PRENDITORE NON NE PRETENDERÀ L'ADEMPIMENTO - OPPONIBILITÀ AL TERZO PORTATORE DEL TITOLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425808-01

TITOLI DI CREDITO - CIRCOLAZIONE (IN GENERALE) - ECCEZIONI OPPONIBILI - CONVENZIONE DI FAVORE IN BASE ALLA QUALE UN SOGGETTO CONSENTE DI ASSUMERE UN'OBBLIGAZIONE CAMBIARIA CON IL PATTO CHE IL PRENDITORE NON NE PRETENDERÀ L'ADEMPIMENTO - OPPONIBILITÀ AL TERZO PORTATORE DEL TITOLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

La convenzione di favore, in base alla quale un soggetto consente di assumere un'obbligazione cambiaria con il patto che il prenditore non ne pretenderà l'adempimento, e lo terrà indenne da ogni pagamento che fosse costretto ad effettuare, qualunque sia la concreta finalità, cioè tanto se funzionale ad un'operazione di sconto, quanto se preordinata ad uno scopo di garanzia indiretta, produce effetti fra il favorente ed il favorito, costituendo il rapporto fondamentale sottostante al negozio cartolare, ma non incide sulla validità dell'obbligazione cambiaria, né sulla sua efficacia nei confronti del terzo portatore del titolo, ancorché questi sia a conoscenza della convenzione medesima, o addirittura l'abbia sollecitata od agevolata, se non quando si deduca e dimostri che detto terzo abbia partecipato al patto di favore, impegnandosi, al pari del favorito, a non pretendere il pagamento del titolo, ovvero abbia acquistato quest'ultimo con il proposito di danneggiare il debitore, cioè con l'intento di privarlo delle eccezioni causali che avrebbe potuto opporre al precedente portatore e con la consapevolezza del danno a lui derivante dall'impossibilità di sottrarsi ad un pagamento non dovuto ed altrimenti non recuperabile (artt. 1993 cod. civ. e 21 del R.d. 14 dicembre 1933 n. 1669). (V 6431/81, mass n 417248; (V 5818/81, mass n 416537).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1993, Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)