Sez. 5, Sentenza n. 7961 del 29/04/1998 Ud. (dep. 07/07/1998) Rv. 211536 - 01
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Dibattimento - Sentenza dichiarativa di fallimento - Efficacia di giudicato nel processo penale - Esclusione - Elemento probatorio valutabile dal giudice - Sussistenza.
REATI FALLIMENTARI - IN GENERE
La sentenza dichiarativa di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale, in virtù della disciplina delle questioni pregiudiziali dettata dagli artt. 2 e 3 cod.proc.pen. Essa si offre alla diversa valutazione del giudice penale al pari di ogni altro elemento probatorio ed in siffatti limiti può essere utilizzata per l'accertamento della verità sostanziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)