diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 5544 del 09/04/1999 Ud. (dep. 03/05/1999) Rv. 213529 - 01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE | Sentenza dichiarativa di fallimento - Efficacia di giudicato nel processo penale - Esclusione - Fattispecie di contestazione della qualifica di imprenditore commerciale, in presenza di certificato da cui risultava quella di artigiano- piccolo imprenditore.
Stato
decisa il 1999-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213529-01

REATI FALLIMENTARI - IN GENERE

Se il giudice civile ha dichiarato il fallimento di persona insolvente, ritenuta imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., il giudice penale deve bensì verificare la sussistenza della sua pronuncia, per accertare un elemento costitutivo indefettibile della fattispecie di reato fallimentare. Ma, poiché la sentenza dichiarativa di fallimento non fa stato nel processo penale, tale accertamento è insufficiente ad integrare la prova della qualità di imprenditore, e cioè di soggetto attivo del reato, della persona dichiarata fallita, se essa è controversa ai fini dell'art. 2221 cod. civ. e 1 R. D. 267/42 per emergenze che inducano ad attribuire all'imputato lo svolgimento dell'attività di piccolo imprenditore, prevista dall'art. 2083 cod. civ.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)