Sez. 5, Sentenza n. 3943 del 16/02/1995 Ud. (dep. 11/04/1995) Rv. 201310 - 01
Giudizio - Dibattimento - Questioni pregiudiziali - In genere | Sentenza dichiarativa di fallimento - Irrevocabilità - Efficacia di giudicato nel processo penale - Esclusione - Elemento probatorio valutabile dal giudice - Sussistenza.
Giudizio - Dibattimento - Questioni pregiudiziali - In genere
In virtù della disciplina delle questioni pregiudiziali, dettata dagli artt. 2 e 3 cod. proc. pen., la sentenza dichiarativa di fallimento, pur se irrevocabile, non ha efficacia di giudicato nel processo penale. Essa si offre alla doverosa valutazione del giudice penale, al pari di qualsiasi altra indicazione probatoria ed in tali limiti può essere utilizzata per l'accertamento della verità sostanziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST., Legge Falliment. art. 217 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 217 CORTE COST., Legge Falliment. art. 223 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 223 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)