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Sez. 5, Sentenza n. 26884 del 28/04/2016 Cc. (dep. 28/06/2016) Rv. 268045 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA | Accertamento della effettiva mancata conoscenza del provvedimento - Verifica da parte del giudice - Obbligo - Onere di allegazione dell'interessato - Sussistenza - Persistere di una situazione di obiettiva incertezza - Conseguenze - Obbligo di disporre la restituzione nel termine.
Stato
decisa il 2016-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268045-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)