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Sez. 2, Sentenza n. 51107 del 09/11/2016 Cc. (dep. 30/11/2016) Rv. 268855 - 01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA | Accertamento della effettiva mancata conoscenza del provvedimento - Verifica da parte del giudice - Obbligo - Onere di allegazione dell'interessato - Sussistenza - Persistere di una situazione di obiettiva incertezza - Conseguenze - Obbligo di disporre la restituzione nel termine.
Stato
decisa il 2016-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268855-01

TERMINI PROCESSUALI - RESTITUZIONE NEL TERMINE - DECRETO DI CONDANNA

In tema di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna, grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza; ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato, rilevando che costui non aveva assolto il citato onere di allegazione. Conf. n. 51108 del 2016, n. 51109 del 2016, n. 51110 del 2016).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 462, Legge 28/04/2014 num. 67 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)