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Sez. L, Sentenza n. 602 del 21/01/1983 (Rv. 425356 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI COMPORTO ED ARCO TEMPORALE PER IL CALCOLO DI TALE PERIODO - DETERMINAZIONE - CLAUSOLA RELATIVA DI CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE EX ART. 1367 COD. CIV. - NECESSITÀ - CRITERI.*
Stato
decisa il 1983-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425356-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DURATA MASSIMA DEL PERIODO DI COMPORTO ED ARCO TEMPORALE PER IL CALCOLO DI TALE PERIODO - DETERMINAZIONE - CLAUSOLA RELATIVA DI CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE EX ART. 1367 COD. CIV. - NECESSITÀ - CRITERI.*

La clausola di un contratto collettivo che fissi la durata massima del periodo di comporto e contemporaneamente determini l'arco temporale entro cui calcolare tale periodo (nella specie, art. 55 del C.C.n.L. 21 novembre 1973 per i dipendenti da aziende commerciali, che stabilisce un periodo massimo di comporto di centottanta giorni in un anno solare) va interpretata, alla stregua del canone dettato dall'art. 1367 cod. civ., tenendo conto che la Determinazione dell'arco temporale anzidetto ha un senso solo in relazione ad una pluralità di episodi morbosi diversi ed intermittenti, giacché, in relazione ad un unico evento morboso, il solo protrarsi di questo oltre la durata massima del periodo di comporto sarebbe sufficiente a giustificare il recesso dell'imprenditore. (V 4498/82, mass n 422482).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 21/11/1973 num. 55

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)