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Sez. L, Sentenza n. 4498 del 10/08/1982 (Rv. 422482 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DOMANDA ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RIPETUTE ASSENZE PER MALATTIA - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PERIODO DI COMPORTO - COMPUTO.*
Stato
decisa il 1982-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422482-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DOMANDA ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - RIPETUTE ASSENZE PER MALATTIA - LICENZIAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - PERIODO DI COMPORTO - COMPUTO.*

Nell'ipotesi di reiterate assenze del dipendente per malattia, il datore di lavoro non può licenziarlo per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 legge 15 luglio 1966 n. 604, ma può esercitare il recesso solo dopo il periodo all'uopo fissato dalla contrattazione collettiva, ovvero, in difetto, determinato secondo equità. Peraltro, qualora il contratto collettivo preveda il "comporto" in relazione alle assenze svoltesi nell'anno solare per motivi di malattia, tale clausola non può che indicare un periodo di trecentosessantacinque giorni decorrenti dalla data di inizio del primo periodo morboso, in quanto il comporto discontinuo esige la previsione di due termini distinti e cioè quello del periodo di assenza (e cioè la somma delle singole astensioni dal lavoro) e quello entro il quale questa può verificarsi senza pregiudizio per la conservazione del posto. (V 4232/80, mass n 408107; (V 4148/80, mass n 408037; (V 2072/80, mass n 405725; (V 5165/78, mass n 394910; (Conf 5817/80, mass n 409639).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)