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Sez. 1, Sentenza n. 25027 del 26/06/2026 Cc. (dep. 03/07/2026) Rv. 290414-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Reato oggetto di sentenza di condanna e reato dichiarato non punibile ex art. 131-bis cod. pen. - Riconoscimento della continuazione onde ottenere la sospensione condizionale della pena negata dal giudice della cognizione - Possibilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290414-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 671 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non consente di riconoscere "in executivis" la continuazione tra un reato oggetto di sentenza di condanna ed uno oggetto di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. e, per l'effetto, di concedere in relazione al primo la sospensione condizionale della pena non accordata dal giudice della cognizione, in quanto attraverso l'art. 671, comma 3, cod. proc. pen. il legislatore non ha attribuito al giudice dell'esecuzione un potere di autonoma rivalutazione del beneficio, ma ha disciplinato una eventuale conseguenza della rideterminazione delle pene inflitte con una pluralità di sentenze di condanna.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 131 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)