Sez. 1, Sentenza n. 2220 del 04/04/1980 (Rv. 405890 - 01)
COMPETENZA CIVILE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI STATO DELLE PERSONE - DECISIONE CON EFFICACIA DI GIUDICATO - NECESSITA.*
COMPETENZA CIVILE - ACCERTAMENTI INCIDENTALI - QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI STATO DELLE PERSONE - DECISIONE CON EFFICACIA DI GIUDICATO - NECESSITA.*
Nel vigente ordinamento non e consentito, l'accertamento incidentale - senza efficacia di giudicato e con effetti limitati alla controversia principale - su una questione pregiudiziale di stato delle persone, specialmente se la controversia verta fra persone non legittimate attivamente e passivamente alle azioni di stato. Ne consegue che, qualora la questione si presenti dinanzi al giudice civile, dovra farsi applicazione dell'art 34 cod proc civ, rientrando tale questione tra quelle pregiudiziali che, per legge, non possono decidersi se non con efficacia di giudicato. In particolare, il giudice adito, nel caso in cui sussistano la sua Competenza anche per le azioni di stato e le condizioni soggettive (legittimazione attiva e passiva) ed oggettive perche si possa pronunziare su di esse, puo giudicare anche sulla questione di stato e la decisione avra carattere principale ed efficacia di giudicato. (V 1615/69, mass n 340547; (V 1515/66, mass n 323013).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 34 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 819 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 19 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 28 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)