Sez. 1, Sentenza n. 8594 del 26/04/2005 (Rv. 582653 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Decurtazione dell'indennità in relazione al valore dichiarato ai fini dell'ICI - Applicabilità - Eccezione dell'espropriante - Necessità - Fondamento - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Nel giudizio promosso dall'espropriato di area edificabile per la determinazione dell'indennità di espropriazione, l'ammontare discendente dai criteri di legge è suscettibile di riduzione, ai sensi dell'art. 16, primo comma, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, solo su eccezione dell'espropriante, il quale provi che l'espropriato ha presentato denuncia ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, mentre deve escludersi che la relativa questione possa essere rilevata d'ufficio, atteso che si verte in tema di diritti patrimoniali e rileva il principio dispositivo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)