Sez. 1, Sentenza n. 10934 del 08/08/2001 (Rv. 548881 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 16 D.Lgs. n. 504 del 1992 - Valore dell'immobile dichiarato ai fini dell'ICI - Riduzione o maggiorazione dell'indennità - Applicazione - Potere - dovere ufficioso del giudice - Sussistenza - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'art. 16 del D.Lgs. n. 504 del 1992 (che prevede una riduzione dell'indennità d'espropriazione nell'ipotesi in cui il valore del bene, indicato dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., risulti inferiore alla menzionata indennità, oppure una maggiorazione di quest'ultima, pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base dell'indennità) pone al valore venale dell'immobile, determinato ai sensi dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, un limite massimo obbiettivo ed in nessun caso superabile, rappresentato dal dato fiscale dell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'ICI, in tal modo completando il meccanismo di stima e costituendo con esso un sistema di calcolo unitario e non scindibile in diversi segmenti, che deve essere interamente applicato d'ufficio dal giudice chiamato a liquidare l'indennità (sulla base di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito nella parte in cui aveva - d'ufficio e sulla base di quanto emerso dalla CTU - determinato l'indennità tenendo conto della dichiarazione del valore dell'immobile ai fini dell'imposta).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST., Legge 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)