Sez. 1, Sentenza n. 2171 del 02/03/1987 (Rv. 451404 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INTERESSI MATURATI DOPO LA SENTENZA APPELLATA - AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO INERENTE AD INTERESSI NON RICONOSCIUTI IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - INTERESSI MATURATI DOPO LA SENTENZA APPELLATA - AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA - INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO INCIDENTALE TARDIVO INERENTE AD INTERESSI NON RICONOSCIUTI IN PRIMO GRADO - IRRILEVANZA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
L'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo inerente ad interessi non riconosciuti in primo grado, non esclude la ammissibilità anche della richiesta degli interessi maturati dopo la sentenza appellata, giacché l'art. 345 cod. proc. civ. - che consente tale domanda - non intende riferirsi soltanto agli interessi "ulteriori" con esclusione di questi quando, per qualsiasi ragione, non siano dovuti quelli "anteriori". Nè il riconoscimento degli stessi contrasta col principio del doppio grado di giurisdizione, nei casi in cui il debito d'interessi sia accessorio dell'obbligazione principale o integrativo della medesima (interessi corrispettivi o compensativi), e non abbia la sua fonte in un fatto costitutivo autonomo non dedotto in prime cure (come nelle ipotesi di interessi convenzionali o moratori). (V 812/86, mass n 444347; (V 303/82, mass n 417997; (V 4434/81, mass n 415137; (V 5703/81, mass n 416498).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)