Sez. 2, Sentenza n. 4607 del 14/07/1988 (Rv. 459501 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO ASSOLUTO DI PROPOSIZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - DIVIETO ASSOLUTO DI PROPOSIZIONE.*
Il divieto di proporre nuove domande dopo la rimessione della causa al collegio, a norma dell'art. 184 cod. proc. civ., e nel giudizio d'appello, a norma dell'art. 345 dello stesso codice, ha carattere assoluto, derivando dalla fondamentale esigenza processuale di garantire rispettivamente la regolarità del contraddittorio ed il doppio grado di giurisdizione. Consegue che la parte non può proporre una domanda nuova oltre tali limiti temporali, ancorché la possibilità e l'esigenza di proporla siano sopravvenute alle suddette scadenze, restando salva la facoltà di promuovere un separato giudizio. (V 2883/87, mass n 451999; (V 2171/87, mass n 451404; (V 1560/87, mass n 450979).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)