Sez. 2, Sentenza n. 303 del 18/01/1982 (Rv. 417997 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - VALUTAZIONE DEL DANNO CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE - SVALUTAZIONE ED INTERESSI - RILEVANZA IN APPELLO - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INTERESSI - SVALUTAZIONE MONETARIA - VALUTAZIONE DEL DANNO CONTRATTUALE O EXTRACONTRATTUALE - SVALUTAZIONE ED INTERESSI - RILEVANZA IN APPELLO - LIMITI.*
In tema di valutazione del danno, contrattuale o extracontrattuale, il giudice di appello deve tener conto della svalutazione monetaria e riconoscere sulla somma liquidata gli interessi solo nei limiti di cui all'art. 345 cod. proc. civ., ossia sulla base di una domanda formulata nel giudizio di secondo grado e con esclusivo riferimento al periodo successivo alla sentenza impugnata, quando si sia verificata preclusione per non avere la parte interessata impugnato la mancata pronunzia del primo giudice al riguardo, configurabile anche in assenza di una esplicita istanza, poiché la richiesta di rivalutazione e degli interessi è da ritenere compresa nella più ampia domanda di risarcimento. (V 4430/81, mass n 415133; (V 6298/80, mass n 410040; (V 4952/80, mass n 408827; (V 4475/80, mass n 408348; (V 3405/80, mass n 407224; (V 725/80, mass n 404171; (V 142/80, mass n 403526; (V 3178/71, mass n 413756; (V 4065/68; (3803/68; (V 253/68).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)