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Sez. 1, Ordinanza n. 997 del 19/05/1976 Cc. (dep. 01/09/1976) Rv. 134305 - 01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART 263 BIS COD PROC PEN - CONDIZIONI - CONTROLLO SULLA CONSISTENZA DEGLI INDIZI - ISTANZA DI SCARCERAZIONE AI SENSI DELL'ART 269 COD PROC PEN - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1976-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/134305-01

LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART 263 BIS COD PROC PEN - CONDIZIONI - CONTROLLO SULLA CONSISTENZA DEGLI INDIZI - ISTANZA DI SCARCERAZIONE AI SENSI DELL'ART 269 COD PROC PEN - NECESSITA.*

Ai fini della legittimita dei provvedimenti restrittivi della liberta personale dell'imputato e sufficiente la indicazione specifica di concreti elementi indizianti a carico del prevenuto con valutazione immune da errori giuridici. Qualora l'imputato voglia, invece, ottenere un controllo sulla reale consistenza degli indizi indicati nell'ordine o mandato di cattura, deve chiedere la scarcerazione ai sensi dell'art 269 cod proc pen e non proporre ricorso per Cassazione a norma dell'art 263 bis cod proc pen, esperibile soltanto quando l'indicazione delle fonti di accusa sia stata completamente omessa ovvero sia talmente generica da escludere qualsiasi controllo sulla motivazione del provvedimento restrittivo della liberta personale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)